Art. 1.
(Ordine professionale
degli investigatori privati).

      1. È istituito l'Ordine professionale degli investigatori privati, di seguito denominato «Ordine», al quale appartengono gli investigatori privati iscritti all'albo di cui agli articoli 8 e 9.
      2. L'Ordine è composto da un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero della giustizia.
      3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero della giustizia.